Art. 3.
(Compiti e funzioni dei comuni).

      1. In conformità alle disposizioni delle regioni in materia di orari, ove adottate ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, e sentita l'autorità locale di pubblica sicurezza, i comuni

 

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determinano il numero massimo degli esercizi di telefonia che possono essere aperti al pubblico, ai soci o ai clienti nell'orario compreso fra le ore 22,00 e le ore 7,00. Tale numero massimo non può essere superiore a un esercizio ogni 20.000 abitanti; può comunque essere consentita l'apertura notturna di un esercizio di telefonia nei comuni aventi popolazione inferiore a tale cifra.
      2. I comuni, in conformità alle proprie deliberazioni, ove assunte ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabiliscono altresì criteri di rotazione e di turnazione fra gli esercizi di telefonia. Tali criteri possono essere determinati con riferimento all'intero territorio comunale o alle circoscrizioni di decentramento comunale.